Il dovere in capo agli imprenditori di istituire adeguati assetti societari previsto dall’art. 2086 del codice civile, introdotto nell’ambito della riforma dell’intera disciplina del codice della crisi di cui rappresenta il raccordo con il diritto societario, deve essere inteso non solo quale strumento necessario e indispensabile per la rilevazione anticipata della crisi, ma anche quale principio, quindi regola, a cui è necessario conformarsi nella gestione della propria impresa. Detto obbligo può rappresentare nel breve periodo un ulteriore peso da sopportare per le aziende, soprattutto di piccole dimensioni, ma nel lungo periodo rappresenterà uno degli strumenti per rendere più competitive le imprese italiane in un mercato, ormai globalizzato, in cui le grandi imprese ben strutturate e dotate di grande liquidità stanno cannibalizzando nicchie di mercato fino ad oggi di competenza esclusiva delle PMI e micro imprese italiane.
L’obbligo in capo agli imprenditori di dotarsi di assetti organizzativi, ammnistrativi e contabili adeguati alla natura e alla dimensione delle imprese, ed in particolare l’aggravio dei costi che ne deriva, deve essere inteso non solo come un dovere a cui conformarsi, ma, soprattutto, come un investimento teso a rafforzare e rendere più efficienti le relazioni e i rapporti tra i vari soggetti che direttamente e indirettamente svolgono funzioni di gestione e controllo.
Dotare la propria impresa sia di grandi sia di piccole dimensioni – in quest’ultimo caso esternalizzando le funzioni demandandole semplicemente ai propri professionisti con cui quotidianamente l’imprenditore di dovrebbe confrontare- sarà uno dei fattori che aumenterà la produzione e la competitività.
Secondo questa prospettiva, il dovere di istituire adeguati assetti si trasforma in un’opportunità che si traduce in un’evoluzione, in alcuni casi trasformazione, culturale degli imprenditori soprattutto delle piccole e medie imprese che potranno sfruttare ed aver accesso a tutte le forme di sostegno e ripresa ad oggi vigenti (tra le altre: contributi sovranazionali e nazionali, e procedure per la salvaguardia della continuità aziendale).
Valutare detto obbligo quale “opportunità”, non deve distogliere l’attenzione dalle concrete conseguenze della mancata adozione di un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile soprattutto sotto il profilo delle possibili responsabilità in cui potrebbe incorrere l’organo amministrativo in caso di mancate e/o errate scelte organizzative.