La composizione negoziale della crisi, procedura non giudiziale prevista dall’art. 12 del codice della crisi dell’impresa e dell’insolvenza, è finalizzata al perseguimento del risanamento aziendale tramite la conclusione di trattative con i creditori con il supporto di un esperto nominato dalla Camera di Commercio in cui l’impresa ha sede legale.
Possono accedere alla procedura tutte le imprese iscritte al Registro delle Imprese, comprese le ditte individuali e le società agricole
Al fine di perseguire e sfruttare al meglio gli effetti della procedura, è necessario che l’impresa si trovi in uno squilibrio patrimoniale o economica finanziario che rendano probabile la crisi e l’insolvenza. Infatti, in caso di crisi o insolvenza non reversibili la composizione negoziata risulta inadeguata e rappresenta un ulteriore costo per l’imprenditore.
Al fine sia di una proficua gestione delle trattative, sia per facilitare il buon esito delle stesse, nel corso della procedura è possibile paralizzare temporaneamente tutte le iniziative giudiziarie (azioni esecutive e cautelari) a danno dell’imprenditore. La sospensione degli effetti di dette iniziative giudiziarie dovrà essere disposta dal Tribunale competente.
Finalità della procedura è concludere un accordo con i creditori per la salvaguardia della continuità aziendale.
In caso di esito negativo delle trattative, l’imprenditore può accedere ad altre procedure finalizzate sia a favorire la continuità aziendale sia alla liquidazione del patrimonio.