Sull’amministratore di società incombe il dovere non solo di istituire adeguati assetti amministrativi, organizzativi e contabili, ma anche quello di individuare e adottare lo strumento di regolazione della crisi o dell’insolvenza più idoneo. Questi doveri, uniti tra loro indissolubilmente per legge, si traducono nell’obbligo per l’organo amministrativo sia di ATTIVARSI nell’individuazione dello strumento più idoneo ai sensi dell’art. ex art. 2086 codice civile sia di ACCEDERE ad uno strumento di regolazione della crisi o dell’insolvenza ai sensi dell’art. 120 Codice della crisi. L’amministratore, quindi è esposto ad ulteriori profili di responsabilità in passato limitati dal potere decisionale dei soci che oggi hanno solo il diritto di essere informati a posteriori sulle decisioni adottate dal primo.

Ogni amministratore, con l’adozione di adeguati assetti organizzativi, ammnistrativi e contabili, dovrà tempestivamente rilevare una possibile situazione di crisi e individuare ed accedere ad uno degli strumenti di regolazione della crisi. Per fare ciò sarà necessario l’ausilio di professionisti specializzati.

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