Il concordato minore è la procedura riservata a tutti i soggetti non fallibili, esclusi i consumatori, e finalizzata a porre rimedio alla situazione debitoria delle imprese consentendo la prosecuzione dell’attività. La procedura, riservata ai piccoli imprenditori e professionisti, è caratterizzata dalla proposta del debitore ai propri creditori di ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano finalizzato alla prosecuzione dell’attività di impresa o professionale. È possibile prospettare anche non esclusivamente la prosecuzione dell’attività, proponendo una soluzione mista o unicamente liquidatoria, ma solo con apporto di finanza esterna, prevedendo comunque l’intervento dell’organo di composizione della crisi.


Il piano può prevedere che i crediti possano essere soddisfatti non integralmente a condizione che sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in sede di liquidazione.


L’imprenditore non fallibile e il professionista, in alternativa al concordato minore, possono accedere direttamente alla liquidazione controllata dei beni nel caso non sussistano i presupposti per l’accesso a detta procedura, ovvero vengano meno successivamente all’apertura della stessa. Se richiesto dal debitore, il giudice, chiamato a valutare la sussistenza dei presupposti per l’apertura della procedura di concordato minore, dispone che, sino alla data in cui il successivo provvedimento di omologazione del concordato non diventi definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali (pignoramenti) da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, né possono essere disposti sequestri conservativi. Ai fini dell’omologazione i creditori aventi diritto saranno chiamati ad esprimere il proprio voto sulla proposta.

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