L’art. 25-dieces del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza pone a carico di banche ed intermediari finanziari l’obbligo di comunicare la variazione, la revisione o la revoca degli affidamenti non solo alla società cliente, ma anche agli organi di controllo se esistenti.

La norma rappresenta uno degli strumenti di allerta previsti dal legislatore utile e strumentale alla rilevazione anticipata della crisi. Destinatari della comunicazione di banche ed intermediari finanziari è, soprattutto, l’organo di controllo sul quale incombe a sua volta l’obbligo di segnalazione all’organo amministrativo nel caso sussistano i presupposti per l’avvio della procedura di composizione negoziata. Gli eventi afferenti ad un affidamento in presenza dei quali sorge l’obbligo di comunicazione per le banche ed intermediari bancari nel dettaglio sono:

  • la variazione che è la modifica di un elemento che riguarda la linea di credito concessa (condizione economiche, durata, garanzie, etc…);
  • la revisione che dovrebbe rappresentare una specie di valutazione periodica e globale da cui dovrebbe necessariamente derivare una variazione o addirittura una revoca. Concretamente, potrebbero annoverarsi tutte quelle modifiche intrinseche alla capacità del cliente dalle quale potrebbe generarsi ad esempio una riduzione del rating   già assegnato;
  • la revoca che è la cessazione della linea di credito.

Questo ulteriore obbligo di informazione posto in capo alle banche ed agli intermediari finanziari deve essere interpretato come uno strumento di ausilio per la tutela della continuità aziendale poiché finalizzato all’immediata emersione di una mera contrattazione economica/finanziaria che potrebbe degenerare in crisi.    

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