La composizione negoziale della crisi, procedura non giudiziale prevista dall’art. 12 del codice della crisi dell’impresa e dell’insolvenza, è finalizzata al perseguimento del risanamento aziendale tramite la conclusione di trattative con i creditori con il supporto di un esperto nominato dalla Camera di Commercio in cui l’impresa ha sede legale.  

Al momento dell’avvio della procedura è possibile che siano pendenti pignoramenti immobiliari o mobiliare a danno dell’imprenditore.

Al fine di sospendere dette procedure esecutive sarà necessario richiedere al Tribunale l’emissione di un apposito provvedimento che paralizzi le azioni individuali dei creditori. Tale facoltà dell’imprenditore è prevista dall’art. 18 del codice della crisi d’impresa e rappresenta una delle misure protettive del patrimonio del debitore.  

La procedura di composizione della crisi non sospende automaticamente le azioni esecutive dei creditori.

L’imprenditore dovrà necessariamente affidarsi a professionisti esperti per la valutazione delle opportune misure di protezione da richiedere al tribunale.

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