Con l’aumento dell’accesso alla composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa da parte di società operanti nel mercato nazionale, i fornitori sono costretti a sedersi al tavolo delle trattive al fine di valutare le possibili soluzioni proposte dal cliente/debitore per la salvaguardia della continuità aziendale
Sull’amministratore di società incombe il dovere non solo di istituire adeguati assetti amministrativi, organizzativi e contabili, ma anche quello di individuare e adottare lo strumento di regolazione della crisi o dell’insolvenza più idoneo
La composizione negoziale della crisi, procedura non giudiziale prevista dall’art. 12 del codice della crisi dell’impresa e dell’insolvenza
Il dovere in capo agli imprenditori di istituire adeguati assetti societari previsto dall’art. 2086 del codice civile, introdotto nell’ambito della riforma dell’intera disciplina del codice della crisi di cui rappresenta il raccordo con il diritto societario, deve essere inteso non solo quale strumento necessario e indispensabile per la rilevazione anticipata della crisi, ma anche quale principio, quindi regola, a cui è necessario conformarsi nella gestione della propria impresa.